La scheda
- Per chi
- Coniuge, anche separato, o parte dell’unione civile; ex coniuge divorziato con assegno e non risposato; figli minori, studenti o inabili; in loro assenza genitori, fratelli e sorelle a carico.
- Quanto spetta
- Il 60% della pensione del defunto al coniuge solo, l’80% con un figlio, il 100% con due o più figli; ai soli figli dal 70% al 100%.
- Riduzioni nel 2026
- Taglio del 25% oltre 23.862,15 euro di reddito, del 40% oltre 31.816,20 e del 50% oltre 39.770,25; nessun taglio con figli minori, studenti o inabili nel nucleo.
- Come si chiede
- Online con SPID, CIE o CNS, tramite patronato o Contact center; al coniuge l’INPS propone in MyINPS la domanda precompilata. L’INPS ha 50 giorni dalla domanda completa.
- Decorrenza
- Dal primo giorno del mese dopo il decesso; gli arretrati si prescrivono in cinque anni. Un nuovo matrimonio fa perdere la pensione, con una tantum di due annualità.
- Leggi anche
- Pensione minima: chi può beneficiarne e come funziona · Invalidità civile e assegni: cosa sapere
Introduzione sulla pensione di reversibilità: significato e funzione sociale
La tutela economica dei familiari superstiti rappresenta uno degli strumenti essenziali del sistema previdenziale italiano. La pensione di reversibilità – conosciuta anche come prestazione ai superstiti – è concepita con una precisa funzione sociale: garantire continuità di reddito a chi subisce la perdita del principale sostegno economico a seguito del decesso di un congiunto titolare di pensione o, talvolta, di un lavoratore ancora in servizio ma con determinati requisiti contributivi. Il principio alla base di questa misura, che per il coniuge superstite discende dall’art. 22 della legge 903/1965 ed è stata riordinata dall’art. 1, comma 41, della legge 335/1995, mira a salvaguardare la stabilità finanziaria dei nuclei familiari interrompendo il rischio di impoverimento immediato dopo un lutto. Si tratta, pertanto, di una prestazione che va oltre la semplice liquidazione economica, inserendosi nell’ambito dell’assistenza pubblica e della solidarietà, nella consapevolezza che il rischio legato alla scomparsa del titolare della rendita coinvolge spesso soggetti fragili quali coniugi, figli minori, studenti o inabili, e in alcuni casi anche altri parenti prossimi privi di autonomia.
Chi ha diritto alla pensione di reversibilità: beneficiari principali e requisiti normativi
Il diritto alla pensione di reversibilità – e, in assenza di pensione già liquidata, alla cosiddetta ‘pensione indiretta’ – è riconosciuto secondo un ordine di priorità stabilito dalla legge e solo a soggetti individuati come superstiti diretti del pensionato o del lavoratore deceduto. In base al sistema normativo vigente, possono ottenere la prestazione:
- Coniuge superstite – anche se separato;
- Parte dell’unione civile – equiparata al coniuge;
- Coniuge divorziato – se titolare di assegno divorzile, non risposato e a condizione che il rapporto assicurativo del defunto sia iniziato prima della sentenza di divorzio;
- Figli a carico – minorenni, studenti (fino a 21 anni per le scuole superiori, fino a 26 per l’università nei limiti della durata legale del corso) o inabili di qualsiasi età;
- Genitori che al decesso hanno compiuto 65 anni, a carico del defunto e senza pensione, solo se mancano coniuge e figli aventi diritto;
- Fratelli celibi e sorelle nubili, inabili al lavoro, a carico e senza pensione, sempre solo in assenza delle categorie precedenti.
Resta estraneo, invece, chiunque non rientri nelle categorie indicate, incluse le convivenze “more uxorio” prive di un riconoscimento legale. La pensione indiretta spetta se il lavoratore deceduto aveva almeno 15 anni di contributi, oppure 5 anni di cui almeno 3 nei cinque anni prima del decesso.
Ruolo di coniuge, unito civilmente, divorziato e casi particolari
Il coniuge superstite e il partner unito civilmente sono i primi destinatari del trattamento di reversibilità. Il diritto sussiste anche in caso di separazione legale, con o senza addebito: dal 2022 l’INPS riconosce la pensione anche al coniuge separato con addebito che non riceveva alcun assegno (circolare INPS n. 19 del 1° febbraio 2022). Particolare rilievo assume la posizione del coniuge divorziato: la prestazione in suo favore spetta se non risposato, già titolare di assegno divorzile periodico e se il rapporto assicurativo del defunto è iniziato prima della sentenza di divorzio.
In presenza di più soggetti con diritto (ad esempio, coniuge superstite ed ex coniuge), la quota viene ripartita con sentenza del tribunale, tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni e delle condizioni economiche dei superstiti. Un caso ricorrente attenzione riguarda il nuovo matrimonio del coniuge superstite: fa perdere la pensione, ma dà diritto a un assegno una tantum pari a due annualità della quota in pagamento, tredicesima compresa. La semplice convivenza al di fuori di vincoli giuridici non dà luogo ad alcun diritto, secondo consolidata giurisprudenza.
Figli, altri familiari, e condizioni per l’accesso alla prestazione
I figli subentrano tra gli aventi diritto alla pensione ai superstiti in presenza dei seguenti requisiti:
- Minorenni al momento del decesso del dante causa;
- Maggiorenni studenti – fino a 21 anni per scuole superiori o equiparate, 26 anni per università, sempre a carico, con un eventuale reddito da lavoro entro il limite indicato più avanti. Il periodo di copertura è limitato alla durata legale del corso di studi;
- Inabili al lavoro di qualsiasi età, purché a carico del genitore defunto.
Si considera a carico il figlio che riceveva sostegno abituale e concreto da parte del defunto, con riferimento a condizioni economiche di reale dipendenza. I figli studenti non perdono il diritto se lavorano, purché il reddito annuo da lavoro non superi il trattamento minimo maggiorato del 30%, cioè 10.340,27 euro nel 2026. In assenza di coniuge e figli, la tutela si estende a genitori e, all’ultimo grado, a fratelli e sorelle, a condizione che risultino privi di mezzi propri e concretamente mantenuti dal deceduto.
Importante precisare che queste situazioni sono oggetto di valutazione rigorosa sulla base della documentazione presentata e non basta la semplice coabitazione per provare il carico familiare.
Calcolo dell’importo e quote spettanti: percentuali e riduzioni per reddito
L’importo della pensione viene calcolato come percentuale della pensione (o della quota simulata) percepita dal defunto. Le percentuali riconosciute sono variabili a seconda della composizione familiare. Una tabella con le aliquote INPS può aiutare nell’immediata consultazione:
| Beneficiari | Quota spettante (%) |
| Coniuge o parte unione civile solo | 60% |
| Coniuge + 1 figlio | 80% |
| Coniuge + 2 o più figli | 100% |
| Un figlio solo (nessun coniuge) | 70% |
| Due figli (nessun coniuge) | 80% |
| Tre o più figli (nessun coniuge) | 100% |
| Un genitore | 15% |
| Due genitori | 30% |
| Ogni fratello o sorella | 15%, fino al 100% |
L’importo può subire riduzioni in funzione del reddito individuale del beneficiario. Per il 2026, se il reddito annuo personale supera 23.862,15 euro la pensione si riduce del 25%; oltre 31.816,20 euro del 40%; oltre 39.770,25 euro del 50% (valori provvisori 2026 della circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025).
Rilevanza dell’eccezione: la riduzione non si applica se nel nucleo ci sono figli minori, studenti o inabili. Con la sentenza n. 162/2022 la Corte costituzionale ha stabilito che il taglio della pensione non può superare l’importo dei redditi che lo provocano; inoltre la legge stessa garantisce che chi supera una soglia non riceva meno di chi ha un reddito pari al limite della fascia precedente.
Come presentare domanda: documentazione, procedure e tempistiche
La domanda si presenta online sul portale INPS con SPID, CIE o CNS, tramite patronato o tramite Contact center. Dal 20 ottobre 2021 l’INPS propone al coniuge superstite la domanda di reversibilità già precompilata nell’area MyINPS, per ridurre i tempi di liquidazione.
Documentazione: molti dati sono già negli archivi INPS; in genere servono:
- I dati anagrafici;
- I dati bancari per l’accredito;
- Nei casi particolari, la documentazione che prova la condizione del superstite, ad esempio l’inabilità o l’iscrizione a scuola o all’università;
- In caso di separazione o divorzio, la relativa sentenza.
Il regolamento INPS sui tempi dei procedimenti fissa 50 giorni dalla domanda completa per la pensione di reversibilità e 55 per quella indiretta (90 se in cumulo o totalizzazione). La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso, ma i ratei arretrati si prescrivono in cinque anni: conviene quindi non rimandare la domanda.
Perdita o riduzione della reversibilità: cause frequenti e casi controversi
La perdita o riduzione della previdenza ai superstiti è determinata da diverse circostanze:
- Nuovo matrimonio o nuova unione civile del titolare, che fa perdere la pensione, salvo l’assegno una tantum di due annualità;
- Superamento delle fasce di reddito previste per i beneficiari che non abbiano in carico figli minori, studenti o inabili, con possibili riduzioni progressive;
- Mancanza o perdita dei requisiti scolastici o di inabilità per i figli, o cessazione dello stato di carico per altri familiari;
- Decesso del beneficiario stesso;
- Ottenimento illecito della prestazione o mancata comunicazione dei cambiamenti rilevanti all’ente previdenziale, che può determinare revoca e richiesta di restituzione delle somme indebite.
In nessun caso la pensione di reversibilità passa ad altri dopo la morte del beneficiario.
Fonti usate in questo articolo
- Scheda INPS Pensione ai superstiti
- Circolare INPS n. 19/2022 (coniuge separato con addebito)
- Circolare INPS n. 153/2025, Allegato 2 (tabella F 2026)
- Legge 335/1995, art. 1 (comma 41)
- Legge 898/1970, art. 9 (divorziato)
Revisione del 23 ottobre 2026: requisiti, importi e link controllati sulle fonti ufficiali. Cosa è cambiato.

