La scheda
- Per chi
- Dipendenti che perdono il lavoro senza volerlo (licenziamento, scadenza del contratto, dimissioni per giusta causa), con almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti.
- Dal 2025
- Chi nei 12 mesi prima si è dimesso da un lavoro a tempo indeterminato deve maturare le 13 settimane dopo quelle dimissioni (circolare INPS n. 98/2025).
- Quanto spetta nel 2026
- Il 75% della retribuzione media fino a 1.456,72 euro, più il 25% dell’eccedenza, entro un tetto di 1.584,70 euro; dal sesto mese cala del 3% al mese.
- Durata
- Metà delle settimane di contributi degli ultimi quattro anni, al massimo 24 mesi; i periodi di NASpI sono coperti da contributi figurativi utili per la pensione.
- Come si chiede
- In via telematica (online con SPID, CIE o CNS, Contact center o patronato) entro 68 giorni dalla cessazione, a pena di decadenza; la domanda vale come DID.
- Leggi anche
- Come richiedere l’APE Sociale: requisiti, documenti e procedura · Pensione e lavoro: si possono cumulare?
Introduzione alla NASpI e finalità dell’indennità di disoccupazione
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego si presenta come una misura strategica di sostegno economico per i lavoratori subordinati che, per cause indipendenti dalla loro volontà, si trovano in uno stato di disoccupazione. Istituita dal decreto legislativo 22/2015, questa indennità mensile erogata dall’INPS rappresenta un importante strumento di tutela nel percorso di reinserimento occupazionale. Il suo obiettivo principale è offrire una copertura temporanea del reddito, favorendo al tempo stesso la ricerca attiva di nuove opportunità lavorative e la partecipazione a percorsi di formazione e riqualificazione. Nell’attuale scenario socio-economico, la NASpI assume un ruolo essenziale per garantire stabilità e continuità nella protezione sociale del lavoratore.
Chi può richiedere la NASpI: requisiti, destinatari ed esclusioni
L’accesso all’indennità di disoccupazione è vincolato a specifici requisiti, sia soggettivi che contributivi. La NASpI è rivolta prevalentemente ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente l’occupazione. Tra i destinatari, come riepiloga la scheda INPS sulla NASpI, sono compresi:
- soci lavoratori di cooperative con rapporto subordinato;
- personale artistico assunto con contratto subordinato;
- apprendisti;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative e loro consorzi;
Dal 2022 la platea dei fruitori comprende anche operatori nel settore agricolo legati da rapporto stabile con cooperative.
I requisiti essenziali per presentare domanda includono:
- la perdita involontaria del lavoro: licenziamento o scadenza del contratto e, in casi particolari, dimissioni per giusta causa o nel periodo tutelato di maternità o paternità; restano escluse le dimissioni volontarie, anche «per fatti concludenti»;
- stato di disoccupazione, attestato anche dalla dichiarazione telematica immediata disponibilità (DID);
- almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la disoccupazione; dal 2025, se nei 12 mesi prima ci si è dimessi da un lavoro a tempo indeterminato, le 13 settimane devono essere maturate dopo quelle dimissioni (circolare INPS n. 98/2025).
Sono invece esclusi dalla prestazione:
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato;
- lavoratori extracomunitari stagionali;
- soggetti che hanno maturato i requisiti per la pensione o percepito assegno ordinario di invalidità senza aver optato per la NASpI.
È importante sottolineare come le normative di riferimento – tra cui la Legge di Bilancio e le circolari INPS annuali – aggiornino periodicamente la lista dei beneficiari e le modalità di accesso.
Come si calcola l’importo e la durata della NASpI
L’importo si calcola sulla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. La formula di calcolo è la seguente:
- 75% della retribuzione media mensile, se non supera l’importo di riferimento fissato ogni anno: 1.456,72 euro per il 2026;
- se è superiore, si prende il 75% dell’importo di riferimento più il 25% della differenza tra retribuzione media e soglia;
L’importo mensile non può comunque superare il tetto rivalutato ogni anno, pari a 1.584,70 euro per il 2026.
La durata dell’indennità è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (es.: 48 settimane di contributi = 24 settimane di NASpI), quindi al massimo 24 mesi; non contano i periodi che hanno già dato luogo a un’indennità di disoccupazione.
Dal primo giorno del sesto mese di fruizione l’importo si riduce del 3% ogni mese; per chi ha compiuto 55 anni alla data della domanda la riduzione parte dall’ottavo mese. Questa decurtazione mensile – decalage – incentiva il reinserimento nel mercato del lavoro.
I periodi di NASpI sono coperti da contributi figurativi, utili per la pensione.
Obblighi, compatibilità e cause di sospensione/decadenza della NASpI
Durante il periodo di fruizione, il percettore è tenuto a rispettare una serie di obblighi e condizioni:
- partecipazione attiva alle politiche di attivazione e orientamento proposte dai Centri per l’Impiego;
- aggiornamento costante dello stato occupazionale e comunicazioni puntuali su eventuali cambiamenti (nuovo lavoro, attività autonoma, variazione IBAN o residenza);
- iscrizione e mantenimento della DID.
La prestazione è compatibile, con limitazioni, con altre forme di reddito:
- lavoro dipendente fino a sei mesi: la NASpI viene sospesa per la durata del rapporto;
- attività autonoma con reddito fino a 5.500 euro l’anno: la NASpI si riduce dell’80% del reddito previsto, che va comunicato all’INPS entro un mese, pena la decadenza;
- altre misure di sostegno: il Reddito di cittadinanza è stato abrogato dal 1° gennaio 2024, mentre l’Assegno di inclusione è compatibile con la NASpI, che conta però ai fini ISEE.
I casi principali che determinano sospensione o decadenza del diritto includono:
- inizio di un rapporto di lavoro subordinato oltre sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicazione nei termini;
- avvio di attività autonoma o di impresa senza la dichiarazione del reddito presunto;
- perdita dello status di disoccupato;
- omessa partecipazione a percorsi di politica attiva (cause sanzionatorie progressive secondo il D.Lgs. 150/2015);
- raggiungimento dei requisiti per la pensione o opzione per assegno ordinario di invalidità.
I compensi da lavoro occasionale sono cumulabili con la NASpI fino a 5.000 euro l’anno, mentre il lavoro intermittente segue regole specifiche di riduzione o sospensione. In tutti i casi, la tempestività della comunicazione verso l’ente previdenziale risulta determinante per il mantenimento del diritto.
Come presentare domanda: procedura pratica e documentazione richiesta
La domanda si presenta solo in via telematica: online con SPID, CIE o CNS, oppure tramite Contact center o patronato.
La domanda va presentata, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla cessazione o dagli eventi previsti (fine della maternità o della malattia indennizzate, fine del preavviso); in caso di licenziamento per giusta causa il termine parte dal 30° giorno dopo la cessazione. La NASpI spetta dall’ottavo giorno dopo la cessazione se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno, altrimenti dal giorno dopo la domanda (per il licenziamento per giusta causa il riferimento è il 38° giorno).
Per compilare la domanda è utile avere a portata di mano:
- i dati del rapporto di lavoro cessato;
- un IBAN intestato o cointestato al richiedente.
La domanda di NASpI vale come dichiarazione di immediata disponibilità (DID); nei 15 giorni successivi bisogna recarsi al Centro per l’impiego per il patto di servizio personalizzato, altrimenti si viene convocati. Un iter chiaro e trasparente garantisce la correttezza della procedura e velocizza i tempi di erogazione.
Conclusioni e raccomandazioni utili per i beneficiari
Il sistema italiano di sostegno alla disoccupazione offre, attraverso la NASpI, una copertura efficace nel periodo di transizione tra due impieghi. Affinché il percorso sia efficace, si raccomanda di:
- Monitorare costantemente stato domanda, contributi amministrati e comunicazioni INPS;
- rispettare puntualmente gli obblighi di segnalazione e partecipazione agli incontri con il Centro per l’Impiego;
- verificare la corretta compilazione di ogni aspetto della domanda, in particolare gli estremi contributivi e i dati anagrafici;
- consultare periodicamente le fonti ufficiali per aggiornamenti e possibili variazioni normative.
La gestione consapevole della prestazione, accompagnata da un’attiva partecipazione alle misure di orientamento e reinserimento, incrementa le opportunità di beneficiare appieno di uno dei principali strumenti pubblici di tutela del lavoro e del reddito in Italia.
Fonti usate in questo articolo
- Scheda INPS NASpI
- Circolare INPS n. 4/2026 (massimali 2026)
- Circolare INPS n. 98/2025 (nuovo requisito dopo dimissioni)
- D.Lgs. 22/2015, art. 4 (calcolo)
Revisione del 23 ottobre 2026: requisiti, importi e link controllati sulle fonti ufficiali. Cosa è cambiato.

