La scheda
- Assegno mensile
- Invalidità dal 74% al 99%, tra 18 e 67 anni: nel 2026 340,71 euro al mese per 13 mensilità, con reddito personale entro 5.852,21 euro.
- Pensione di inabilità
- Invalidi al 100% tra 18 e 67 anni: nel 2026 340,71 euro al mese per 13 mensilità, con reddito personale fino a 20.029,55 euro l’anno.
- Indennità di accompagnamento
- Invalidi totali che non camminano senza aiuto o hanno bisogno di assistenza continua: 552,57 euro al mese nel 2026, senza limiti di reddito, cumulabile con la pensione di inabilità.
- Come si chiede
- Il medico invia il certificato introduttivo; entro 90 giorni si presenta la domanda all’INPS. Dal 1° marzo 2026, nelle 60 province in sperimentazione, basta il certificato.
- Dopo i 67 anni
- Assegno mensile e pensione di inabilità diventano assegno sociale, con i limiti di reddito dell’invalidità civile; l’indennità di accompagnamento continua.
- Leggi anche
- Pensione minima: chi può beneficiarne e come funziona · Come richiedere l’APE Sociale: requisiti, documenti e procedura
Introduzione all’invalidità civile e alle relative prestazioni economiche
L’invalidità civile rappresenta una condizione giuridico-sanitaria che permette ai cittadini, in presenza di specifici presupposti, di accedere a prestazioni economiche e assistenziali. Questa tutela nasce dall’esigenza di garantire il sostegno a quanti si trovano in stato di bisogno causato da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che determinano una ridotta partecipazione alla vita sociale e lavorativa. Gli interventi previsti si articolano in diverse forme di supporto e si basano sulla percentuale di riduzione della capacità lavorativa o, per i minori, sulle difficoltà persistenti a svolgere i compiti propri dell’età. Nel sistema italiano, le prestazioni principali si distinguono tra assegno mensile, pensione di inabilità e indennità di accompagnamento. L’accesso ai benefici è regolato dalla legge n. 118/1971 e dalle norme successive, che precisano criteri e modalità di riconoscimento.
Distinzione tra invalidità civile, inabilità e disabilità: definizioni e ambiti di applicazione
Nel linguaggio corrente, i termini invalidità, inabilità e disabilità sono spesso utilizzati come sinonimi, ma nella normativa italiana hanno significati distinti e rilevanti dal punto di vista giuridico. L’invalidità civile si riferisce a una riduzione permanente della capacità lavorativa o, in età evolutiva e geriatrica, difficoltà nello svolgimento delle attività proprie dell’età. La valutazione percentuale è centrale per stabilire la sussistenza del diritto ai benefici. L’inabilità, distinta in quella previdenziale e assistenziale, indica la totale e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro ed è elemento richiesto per la pensione di inabilità. La disabilità, invece, secondo la classificazione ICF, considera non solo la menomazione ma anche le barriere ambientali e sociali che impediscono la piena partecipazione alla vita collettiva. “Disabilità ed handicap sono concetti correlati: il primo riguarda la menomazione, il secondo lo svantaggio sociale che ne consegue”. In ambito giuridico, la disabilità apre l’accesso a misure di tutela, agevolazioni fiscali e permessi, ma non offre direttamente benefici economici.
Tipologie di prestazioni: assegno mensile, pensione di inabilità e indennità di accompagnamento
Alle persone riconosciute con riduzione permanente delle capacità lavorative sono destinate prestazioni differenziate in base al grado di invalidità:
- Assegno mensile: per chi ha un’invalidità dal 74% al 99% ed età tra i 18 e i 67 anni, entro un limite di reddito personale; nel 2026 vale 340,71 euro al mese per 13 mensilità. Si può lavorare e conservare l’assegno, purché il reddito resti sotto il limite previsto (5.852,21 euro nel 2026): lo prevede l’art. 12-ter del decreto-legge 146/2021, che ha chiarito il requisito di «inattività lavorativa».
- Pensione di inabilità: per gli invalidi totali (100%) tra i 18 e i 67 anni; nel 2026 vale 340,71 euro al mese per 13 mensilità, con un limite di reddito personale di 20.029,55 euro l’anno.
- Indennità di accompagnamento: spetta agli invalidi totali che non possono camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o hanno bisogno di assistenza continua; non dipende dal reddito e nel 2026 vale 552,57 euro al mese, anche oltre i 67 anni.
L’assegno mensile e la pensione di inabilità sono alternativi, perché corrispondono a percentuali diverse; la pensione di inabilità si può invece cumulare con l’indennità di accompagnamento, che si aggiunge senza limiti di reddito.
Requisiti sanitari, amministrativi e reddituali per l’accesso ai benefici
L’ottenimento delle prestazioni richiede la verifica di requisiti di natura medica, amministrativa e reddituale. I requisiti sanitari sono determinati da apposite commissioni che attribuiscono una percentuale di invalidità sulla base della documentazione e delle visite medico-legali. Gli elementi amministrativi, riepilogati nella scheda INPS, includono:
- Cittadinanza italiana, o regolare permesso di soggiorno (di almeno un anno per cittadini extracomunitari)
- Residenza stabile in Italia
- Iscrizione all’anagrafe comunale per cittadini UE
Per quanto riguarda la soglia economica:
- L’assegno mensile spetta con un reddito personale annuo non superiore a 5.852,21 euro (2026)
- La pensione di inabilità è compatibile con un reddito personale fino a 20.029,55 euro annui (2026)
- L’indennità di accompagnamento prescinde dal reddito
Tutti i requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio. Il mancato rispetto può comportare la revoca della prestazione. La normativa di riferimento resta la Legge 118/1971 e successivi aggiornamenti.
Procedure, documentazione necessaria e iter di domanda
L’accesso ai benefici richiede una procedura rigorosa articolata in vari passaggi:
- Certificazione medica: Il percorso parte dal certificato medico introduttivo inviato online dal medico.
- Presentazione della domanda: Entro 90 giorni dall’invio del certificato si presenta la domanda all’INPS, da soli o con patronato o associazione di categoria. Nelle province della sperimentazione della riforma basta il certificato, senza domanda.
- Visita di accertamento: È prevista la convocazione per una visita presso una Commissione medico-legale. Per le patologie oncologiche l’accertamento va fatto entro 15 giorni dalla domanda (art. 6, comma 3-bis, D.L. 4/2006).
- Valutazione di base (riforma della disabilità): Introdotta dal D.Lgs. 62/2024, considera anche l’impatto sulla partecipazione sociale. Dal 1° marzo 2026 la sperimentazione riguarda 60 province; nelle altre la procedura tradizionale resta in vigore fino al 31 dicembre 2026.
- Comunicazione esito e decorrenza: La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, se i requisiti sono soddisfatti.
Alla visita si portano un documento di riconoscimento e la documentazione sanitaria; la domanda si può presentare anche tramite patronato o associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).
Cosa succede dopo i 67 anni e altri aspetti rilevanti
Al raggiungimento dei 67 anni, assegno mensile e pensione di inabilità vengono sostituiti dall’assegno sociale (art. 19, legge 118/1971). Dopo i 65 anni l’invalidità si valuta sulle difficoltà persistenti a svolgere i compiti propri dell’età, ai fini dell’assistenza socio-sanitaria e dell’indennità di accompagnamento.
Dopo i 67 anni:
- Le prestazioni economiche vengono convertite in assegno sociale, ma i limiti di reddito restano quelli previsti per l’invalidità civile (circolare INPS n. 153/2025, par. 4.2).
- Alcuni benefici, come l’indennità di accompagnamento, possono essere percepiti anche oltre questa soglia anagrafica, se permangono le condizioni cliniche.
- Restano i benefici non economici legati al verbale, come agevolazioni fiscali e assistenza sanitaria, che variano in base alla percentuale riconosciuta.
Eventuali variazioni legislative e future rivalutazioni potranno incidere sulle procedure o sui criteri di accesso; in particolare la valutazione secondo l’ICF potrà cambiare procedure e criteri soprattutto dal 2027, visto che fuori dalle province in sperimentazione la vecchia procedura resta fino al 31 dicembre 2026.
Fonti usate in questo articolo
- Circolare INPS n. 153/2025, Allegato 2 (importi invalidi civili 2026)
- Scheda INPS Domanda invalidità civile e accertamento sanitario
- Legge 118/1971, art. 13 (assegno mensile)
- Legge 18/1980, art. 1 (accompagnamento)
Revisione del 23 ottobre 2026: requisiti, importi e link controllati sulle fonti ufficiali. Cosa è cambiato.

